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Condizioni generali di fornitura WERMA Italia srl

1. Disposizioni generali

1.1 Le presenti condizioni generali di fornitura (“Condi-zioni Generali”) regolamentano ogni fornitura del ma-teriale (“Merce”) WERMA Italia srl (“WERMA”) sul territorio Italiano Srl ai suoi clienti professionali (“Acquirente”), da intendersi quali persone fisiche o giuridiche che agisco-no nell’esercizio di attività imprenditoriale o professiona-le, o loro intermediari. Per tutto quanto qui non riportato valgono le norme del Codice Civile Italiano per la parte riguardante le transazioni commerciali.

1.2 Eventuali condizioni generali dell’Acquirente non trovano applicazione ai rapporti futuri fra le Parti se non espressamente accettate per iscritto da WERMA; in tal caso però, salvo deroga scritta, tale accordo non esc-luderà l‘efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno venir coordinate.


2. Ordini

2.1 Gli ordini vengono accettati solo se trasmessi per iscritto e corredati da tutti i dati commerciali e fiscali dell’Acquirente. Le condizioni finali con cui WERMA Italia srl accetta l’ordine sono riportate nel documento “con-ferma d’ordine” inviato subito dopo la ricezione dell’ordi-ne dell’Acquirente.

2.2 Resta espressamente inteso che eventuali accordi verbali o comunque ulteriori impegni scritti e/o verbali di agenti e/o collaboratori esterni di WERMA non vincole-ranno quest‘ultima se non in quanto confermati espres-samente per iscritto da WERMA stessa nella conferma d’ordine.


3. Prezzi

3.1 I prezzi riportati sul listino si intendono senza IVA, senza imballaggio e franco ns. stabilimento in Germa-nia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai nostri cataloghi e aggiornare i listini senza obbligatoriamente comunicarlo in anticipo. Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti entro le date concordate senza alcu-na detrazione; se non è stata concordata una data di pagamento le fatture andranno pagate entro 30 giorni a partire dalla data della fattura.

3.2 In caso di mancato rispetto dei termini di paga-mento, saranno dovuti interessi di mora secondo le previsioni del D. Lgs 231/2002, senza necessità di messa in mora e salvo il diritto al risarcimento dell‘eventuale maggior danno. In caso di inosservanza dei termini di pagamento da parte dell’Acquirente, WERMA è autoriz-zata a recedere dal contratto e ad eseguire le forniture di Merce ancora in sospeso dietro pagamento antici-pato. L‘Acquirente può opporre in compensazione solo crediti espressamente incontestati o riconosciuti con sentenza passata in giudicato.


4. Proprietà della Merce

4.1 La proprietà della Merce passa all’Acquirente solo quando tutte le condizioni concordate in sede di sot-toscrizione dell’accordo commerciale e riassunte nella conferma d’ordine sono soddisfatte e solo a seguito dell’integrale pagamento del prezzo concordato. Nel caso in cui nel paese in cui l’Acquirente abbia il proprio domicilio per la validità della riserva di proprietà di WER-MA sia necessario l’espletamento di formalità amminis-trative o legali quali, senza alcuna limitazione, la regis-trazione della Merce in pubblici registri, la registrazione del contratto di compravendita, ovvero l’apposizione sulla stessa di appositi sigilli, l’Acquirente, a semplice richiesta, si impegna fin d’ora a collaborare con WER-MA e a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di far ottenere a quest’ultima un diritto valido ed opponibile ai terzi con riferimento alla riserva di proprietà.

4.2 L’Acquirente è tenuto ad informare immediatamen-te WERMA circa pignoramenti o attività pregiudizievoli di qualsiasi tipo intraprese sulla Merce oggetto di riserva di proprietà nonché a consegnare a WERMA la documen-tazione necessaria per tutelare i suoi diritti. Nel caso di violazione di tali obblighi da parte dell’Acquirente, WER-MA potrà richiedere l‘adempimento entro un termine di una (1) settimana, decorso il quale avrà la facoltà di risolvere il contratto e ritirare la Merce nonché di revoca-re o sospendere con effetto immediato tutti gli ordini di Merce non ancora consegnata.


5. Consegne

5.1 La consegna si considera effettuata nel momento in cui la Merce è scaricata o comunque consegnata presso i locali dell‘Acquirente o presso altro luogo di consegna indicato nella conferma d’ordine. Nel caso in cui l‘Acquirente provveda autonomamente al ritiro della Merce presso WERMA, o provveda a nominare un vettore di propria fiducia, la consegna si considera effettuata nel momento in cui la Merce è caricata sul mezzo di trasporto dell‘Acquirente o del suo vettore di fiducia. WERMA si impegna a rispettare le date di con-segna riportate sulla conferma d’ordine, fermo restando che qualsiasi data di consegna richiesta dall‘Acquirente o indicata da WERMA dovrà essere considerata unicamente quale data indicativa e in nessun caso quale termine essenziale.

5.2 Nel caso di ritardo nella consegna dovuto a motivi di forza maggiore —tra cui rientrano anche soprag-giunte difficoltà di approvvigionamento dei materiali, interruzioni dell‘attività, sciopero anche aziendale, serra-te, carenza di personale, carenza di mezzi di trasporto ecc., come pure tutte quelle altre circostanze che, senza colpa di WERMA, rendano la consegna difficol-tosa, indipendentemente dal fatto che tali circostanze insorgano presso WERMA o presso una ditta sua fornitrice o un fornitore di quest’ultima, il termine di consegna si intende adeguatamente prorogato, previa espressa comunicazione in tal senso da parte di WERMA all’Ac-quirente. Qualora le circostanze elencate rendessero impossibile la consegna, WERMA sarà libera dall‘obbligo di eseguirla.

5.3 Eventuali ritardi o la mancata consegna di una par-te o di tutta la Merce ordinata, naturalmente con valide motivazioni addotte, non può dare luogo comunque ad alcuna rivalsa o richiesta di risarcimento nei confronti di WERMA stessa, né tantomeno l’Acquirente può rifiutarsi di ritirare la Merce in consegna. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l‘Acquirente non accetti la consegna della Merce, o nel caso in cui WERMA non sia in gra-do di consegnarla nei termini prestabiliti a causa della mancanza di appropriate istruzioni, licenze o autorizza-zioni che l‘Acquirente avrebbe dovuto fornire:

a. ogni rischio relativo alla Merce passerà all‘Ac-quirente al momento in cui la consegna sareb-be dovuta avvenire; e

b. WERMA potrà depositare in magazzino la Merce sino alla nuova data concordata di consegna. L‘Acquirente in tal caso si farà carico dei relativi costi e spese (inclusi, a mero titolo esemplificativo, i costi di deposito ed assicura-zione della Merce).


6. Reclami e resi

6.1 L’Acquirente è tenuto a verificare la Merce al suo arrivo e a notificare per iscritto vizi ed eventuali reclami entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della Merce e della fattura o dalla scoperta, descrivendo i vizi della Merce nella forma più dettagliata possibile. Gli even-tuali resi devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da WERMA ed inviati in porto franco. L’Acquirente può sospendere il pagamento solo se, dopo la notifica per iscritto di un difetto manifesto della Merce entro il termine sopra riportato - tale non essendo una semplice discrepanza dai dati di catalogo che non afferiscono alla funzionalità globale del prodotto - il difetto venga riconosciuto da WERMA. La Merce restituita sarà in tal caso riaccreditata al prezzo di acquisto gravato dal-le spese amministrative sostenute per il controllo ed il ri-confezionamento.

6.2 Merce danneggiata o non più confezionata con imballo originale, così come prodotti custom (non più presenti nel corrente e valido catalogo) non possono essere ritirati. Tutti i diritti per vizi della Merce decadono qualora l’Acquirente non consenta immediatamente di verificare il vizio e, in particolare, qualora benché richies-to, non metta immediatamente a disposizione la Merce contestata.


7. Garanzia

7.1 La richiesta di sostituzione in garanzia per vizi della Merce può avvenire entro un termine massimo di 24 mesi dalla data di consegna a condizione che la rela-tiva denuncia sia avvenuta nei termini di cui all’art. 6.1 delle Condizioni Generali e che la Merce sia utilizzata correttamente nel rispetto della sua destinazione d’uso e di quanto previsto nella documentazione tecnica fornita. La garanzia si limita all’impegno del venditore di sostituire la Merce che evidenzi vizi costruttivi, senza alcuna responsabilità per i danni diretti o indiretti de-rivanti da tali difetti inclusi (senza a titolo meramente esemplificativo) perdita d‘uso, perdita di guadagno e di profitti da parte dell‘Acquirente, danni subiti da qual-siasi soggetto terzo e richiesti all‘Acquirente, o danni di qualsiasi natura causati dalla Merce o da qualsiasi altro bene fornito all‘Acquirente e non può essere invocata quando l’Acquirente abbia manomesso la Merce fornita senza il consenso di WERMA.

7.2 L’Acquirente rinuncia espressamente ad agire in regresso, ai sensi dell’art. 131 D. Lgs. 206/2005 - Codice del Consumo - nei confronti di WERMA in caso di con-testazioni sollevate dall’acquirente finale, da altri rivendi-tori facenti parte della medesima catena contrattuale ovvero da altri intermediari.


8. Informativa Privacy

8.1 Con l’ordine di acquisto e/o effettuando la registra-zione sul sito web di WERMA, l’Acquirente esprime il con-senso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 GDPR - Regolamento (UE) 2016/679, di cui è possi-bile prendere visione nella specifica e più dettagliata informativa disponibile in versione estesa sul sito “https://www.WERMA.com/it/company/privacy_policy.php/”. Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avviene con l’osservanza di ogni misura caute-lativa che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza in conformità a quanto previsto dal GDPR, al solo scopo di poter efficacemente adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali connessi ai rap-porti con l’Acquirente e all’attività economica di WERMA ivi compresa la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.


9. Legge applicabile e foro esclusivamente compe-tente

Il Contratto sarà sottoposto alla legge italiana, con esc-lusione delle norme di diritto internazionale privato e con espressa esclusione dell‘applicazione della Convenzio-ne delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni (CISG) del 1980. Per ogni controversia è competente esclusivamente il foro di Piacenza.


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